Statuto dell’Associazione Ricreativa Culturale “Bella Livorno”

Art.1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “BELLA LIVORNO” con sede in Via Marche n.27 in LIVORNO (LI) – 57124; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2 – Scopo, finalità e attività di interesse generale

L’Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, si dichiara apolitica, apartitica e aconfessionale ed è un ente non commerciale. L’Associazione si ispira ai principi di solidarietà, trasparenza, democrazia e uguaglianza, senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L’Associazione ha le finalità di promuovere e perseguire per i propri associati e in favore di terzi, attività culturali e educative che abbiano come cardine la città di Livorno ed il suo territorio, valorizzandone le bellezze culturali, artistiche e storiche. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione, a titolo esemplificativo e non limitativo potrà:

  • indire seminari, eventi e conferenze sui temi della cultura, dell’arte e della storia di Livorno;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali;
  • promuovere la cultura ecologica orientata al rispetto dell’ambiente;
  • creare e sostenere attività educative sul territorio livornese rivolte alle famiglie che hanno scelto l’educazione parentale per i propri figli;

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso luoghi ritenuti idonei ed individuati dell’Associazione. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 – Ammissione dei soci

Il numero dei soci è illimitato. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e intendano collaborare al loro raggiungimento accettando le regole adottate attraverso lo statuto ed eventuali regolamenti.L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale (con validità dal 1°gennaio al 31 dicembre) nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa non è trasmissibile o ripetibile.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci

Sono diritti dei soci:

  1. diritto di proporre iniziative;
  2. diritto di essere eletti ed eleggere;
  3. diritto di frequentare i locali e partecipare alle iniziative dell’Associazione.

Sono doveri dei soci:

  1. dovere di pagare la quota associativa annuale;
  2. dovere di attenersi ai principi dello Statuto;
  3. dovere di attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. dovere di tenere un comportamento tale da non danneggiare l’immagine ed il nome dell’Associazione.

Art.5 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

  1. morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto;
  2. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato per iscritto. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art.6 – Gli organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.7 – L’assemblea dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sottoesposto:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • procede alla nomina delle Cariche Sociali; 
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; 
  • approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo; 
  • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 10 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione a tutti gli associati attraverso e-mail e pubblicazione sul sito internet dell’associazione. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art.8 – Convocazione dell’assemblea dei soci

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

–  tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
–  ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente.  In caso di impedimento di quest’ultimo, il Presidente dell’Assemblea sarà nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art.9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
  • redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  • fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
  • decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
  • adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
  • deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
  • favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art.11 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art.12 – Rendiconto Economico

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Art.13 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in Assemblea straordinaria. Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art.14 – Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in LIVORNO (LI) il 25/10/2023.